Iscritti
Dipendenti in servizio
Tutti i dipendenti in servizio delle Aree Professionali ed i Quadri Direttivi della BNL sono di diritto iscritti alla Cassa Sanitaria BNL, salvo espressa revoca che andrà inviata alla Cassa Sanitaria entro il 31 ottobre di ogni anno.
La revoca alla Cassa Sanitaria, sia totale che per le opzioni facoltative, preclude la possibilità di futura riiscrizione.
Ciascun iscritto aderisce al piano sanitario in relazione al proprio inquadramento che ne determina anche le adesioni future, una volta cessato dal servizio.
Neo assunti
Tutti i dipendenti neo assunti delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi della BNL sono di diritto iscritti alla Cassa Sanitaria BNL, salvo espressa revoca che andrà inviata alla Cassa Sanitaria entro 60 giorni dalla data di assunzione. La revoca alla Cassa Sanitaria, sia totale che per le opzioni facoltative, preclude la possibilità di futura riiscrizione.
Entro 60 giorni dalla data di assunzione, il neo assunto dovrà compilare ed inoltrare alla Cassa Sanitaria la modulistica, da essa inviata, contenente :
- La composizione del proprio nucleo familiare (dati anagrafici) , qualora intenda assicurare il nucleo stesso;
- la scelta del pacchetto assicurativo
- “Informativa al Cliente sull’uso dei suoi dati e sui suoi diritti” con la manifestazione del proprio consenso;
Il premio annuo a carico dell’iscritto/a e il contributo aziendale, vengono ridotti del 30% nel caso di assunzioni avvenute nel secondo semestre dell’anno.
Personale in "accompagnamento alla pensione" (esodati)
Il personale in “accompagnamento alla pensione” (esodato) mantiene il diritto alle coperture assicurative alle stesse garanzie, condizioni e costi dei dipendenti in servizio fino alla “data di fine esodo”. In caso di uscita dal servizio in corso d’anno
l’esodato manterrà l’iscrizione alla polizza dei dipendenti in servizio fino al 31 dicembre.
La Cassa provvederà entro il mese di gennaio dell’anno successivo all’uscita per “accompagnamento alla pensione” ad inviare per posta ordinaria l’apposita modulistica relativa alle modalità d’iscrizione alla copertura “Esodati”. Dovrà essere comunque cura dell’assicurato richiedere la documentazione relativa all’iscrizione.
L’esodato dovrà manifestare formalmente la volontà di adesione inviando la sotto indicata modulistica compilata e firmata entro il 20 febbraio dell’anno successivo all’uscita:
- a) Modulo di adesione;
- b) “Informativa al Cliente sull’uso dei suoi dati e sui suoi diritti” ;
- c) “disposizione permanente di addebito” con trattenuta mensile con scadenza il 31 dicembre dell’anno di fine esodo.
Ciascun esodato aderisce al piano sanitario in relazione all’inquadramento alla data di cessazione dal servizio.
L’interruzione dei pagamenti in corso d’anno non è consentita e determina l’immediata decadenza del diritto d’iscrizione alla Cassa.
Personale in quiescenza
Il personale in quiescenza manterrà l’iscrizione alla polizza dei dipendenti in servizio o a quella degli esodati fino al 31 dicembre dell’anno di cessazione dal servizio o “fine esodo”.
La Cassa provvederà entro il mese di gennaio dell’anno successivo all’uscita ad inviare per posta ordinaria l’apposita modulistica relativa alle modalità d’iscrizione alla copertura “Personale in quiescenza”. Dovrà essere comunque cura dell’assicurato richiedere la documentazione relativa all’iscrizione.
Il pensionato dovrà manifestare formalmente la volontà di adesione inviando la sotto indicata modulistica compilata e firmata entro il 20 febbraio dell’anno successivo all’uscita:
- a) Modulo di adesione;
- b) “Informativa al Cliente sull’uso dei suoi dati e sui suoi diritti”;
- c) “disposizione permanente di addebito” con trattenuta mensile.
L’interruzione dei pagamenti in corso d’anno non è consentita e determina l’immediata decadenza del diritto d’iscrizione alla Cassa.
Ciascun pensionato (o ex esodato divenuto pensionato) aderisce al piano sanitario in relazione all’inquadramento alla data di cessazione dal servizio.
In caso di mancata iscrizione nell’anno successivo a quello di uscita, decadendo il principio di continuità assicurativa, verrà a decadere ogni possibilità di nuova iscrizione alla Cassa.
Superstiti
In caso di decesso del/della titolare di polizza, coniuge e/o figli mantengono le coperture di polizza preesistenti fino al 31 dicembre. Se richiesto, possono aderire alla Cassa Sanitaria con le stesse modalità e garanzie assicurative riservate al personale in quiescenza.
In caso di mancata iscrizione nell’anno successivo a quello del decesso del titolare, decadendo il principio di continuità assicurativa, verrà a decadere ogni possibilità di nuova iscrizione alla Cassa.
Nuclei familiari
Il dipendente in servizio, il personale in “accompagnamento alla pensione” e il personale in quiescenza possono estendere le coperture assicurative ai relativi nuclei familiari risultanti dallo stato di famiglia. Per nucleo familiare si intende:
1) il coniuge anche se non convivente purché non legalmente separato;
2) i figli conviventi con il dipendente o con il coniuge così come descritto al precedente punto 1);
3) i figli anche non conviventi ma a carico del dipendente fino al compimento del 21° anno di età o fino al compimento del 26° anno qualora risultino ancora studenti;
4) i figli di età superiore a 26 anni purché conviventi;
5) è equiparato al coniuge il convivente more uxorio purché risultante dal certificato di famiglia o documento equivalente.
Sono equiparati ai figli gli affidatari o gli adottivi.
Qualora l’iscritto decida di non estendere al proprio nucleo familiare all’atto dell’adesione al piano sanitario la polizza assicurativa, non sarà più possibile l’attivazione della stessa in un momento successivo.
Altri familiari del titolare conviventi
I dipendenti in servizio ed il personale in “accompagnamento alla pensione” possono estendere la copertura assicurativa , con versamento del relativo premio a carico del dipendente, ad “altri familiari del titolare conviventi”, intendendo per tali:
- i genitori;
- i fratelli;
- i nipoti;
in questo caso dovranno essere incluse tutte le persone, come sopra indicate, risultanti dallo stato di famiglia;
- potrà, inoltre, inserire i figli di età superiore ai 26 anni non conviventi .
Qualora il dipendente decida di non estendere ai propri familiari conviventi o ai figli non conviventi di età superiore a 26 anni la polizza assicurativa, all’atto dell’adesione, non sarà più possibile l’attivazione della stessa in un momento successivo.